giovedì 7 novembre 2019

Dispositivi antiabbandono: occhio a cosa comprare!

Era un po' che avevo in cuore di tornare a scrivere sul blog e volevo rompere il ghiaccio scrivendo di una tematica ultimamente molto discussa, che mi stavo riservando di approfondire un po': l'obbligatorietà dei sistemi antiabbandono sui seggiolini auto.

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Poi ieri, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare la notizia del Ministero dell'Interno che, anzichè fugare ogni dubbio, a mio avviso ne ha creati molti di più!
La Circolare esplicativa per attuare il decreto del Mit relativo al Regolamento sull’art.172 del nuovo Codice della strada emanata ieri, stabilisce che con oggi, 7 novembre 2019, per tutti i bambini al di sotto dei 4 anni diventa a tutti gli effetti obbligatorio dotarsi di dispositivi antiabbandono.

Chi da oggi viaggia sprovvisto del dispositivo
è soggetto ad una multa.  
Le sanzioni amministrative previste vanno da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e prevedono la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Premesso che, viste alcune recenti infelici notizie di cronaca che raccontano di bambini deceduti perché dimenticati incosciamente in auto da un genitore, non trovo affatto sbagliato mettere al primo posto la sicurezza dei più piccini e sono assolutamente favorevole all'acquisto di questi dispositivi, se fatto con criterio e non in maniera grossolana e dettata dalla fretta.

Oggi mi è capitato di assistere ad una scena di vero panico: ero all'interno di un negozio di una nota catena per bambini e nel giro di 10 minuti saranno entrate 20 persone alla ricerca del dispositivo in vendita.
Considerando l'acquisto di massa che la circolare ministeriale di ieri ha spinto a fare oggi, non c'è assolutamente da sorprendersi che alle 09.45 di questa mattina i dispositivi antiabbandono di questa ditta fossero terminati e solo riordinabili!
Nonni, zii, cugini, fratelli e sorelle, genitori in permesso dal lavoro...tutti alla pazza ricerca di questi aggeggi che fino a ieri erano ai più sconosciuti e oggi invece sembravano esistere da sempre.
Quanti abbiano capito cosa hanno davvero comprato....non è dato sapersi!
 
Effettivamente, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto regolamento e dall'attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 23 ottobre 2019, sapevamo che questi dispositivi sarebbero diventati obbligatori.
Peccato fino a ieri si fosse parlato del 06 marzo 2020 come data finale per l'entrata in vigore di questo decreto legislativo, 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

120 giorni che ci sembravano doverosi nei confronti di tutti gli utenti finali che dovranno predisporsi di questi dispositivi per fare un po' di C-H-I-A-R-E-Z-Z-A ed evitare un acquisto campato per aria!!!
Chiarezza su cosa?
Prima di tutto su quale sia il giusto dispositivo da acquistare:

per ora sappiamo che il decreto parla di idoneità per dispositivi sia integrati nel seggiolino stesso sia indipendenti da quello in nostro possesso e che dovranno attivarsi automaticamente, essendo dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici, percepibili all'interno dell'abitacolo o all’esterno del veicolo.

Il mercato attualmente ne propone di diversi con fasce di prezzo che si aggirano tra i 39€ e i 100€ circa e con sistemi di funzionamento differenti tra loro.

Meglio il sensore da mettere sotto il seggiolino e che avverte il peso del bambino in macchina e quindi lo segnala al guidatore o il dispositivo da attaccare alle cinture di sicurezza del seggiolino stesso?
Perchè uno costa 40 euro e l'altro più del doppio?
Dovrà mandare sms o far partire chiamate di emergenza a numeri settati dal genitore nel caso in cui l'allarme scattato non faccia intervenire il conducente entro un lasso di tempo predefinito?

Sappiamo che su molti dispositivi antiabbandono al momento acquistabili è dichiarato che sono omologati.
 Omologato è sinonimo di sicurezza? 
Non è detto!  
La legge prevede che il fabbricante possa rilasciare una dichiazione di conformità del proprio dispositivo e renderla disponibile su richiesta, semplicemente redigendola per mezzo di un modello disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Questo significa che si tratta di autocertificazioni che verranno riconosciute valide qualora si venisse fermati per un controllo, perché ovviamente il produttore nel fare una simile dichiarazione si sarà assunto tutta la responsabilità della conformità di quanto ha messo in commercio.
E c'è chi parla di omologazione ritenuta valida se il seggiolino supporterà il proprio dispositivo, prodotto dalla stessa casa produttrice. Ovviamente tutto ciò, secondo la mia opinione, è follia allo stato puro.

Omologato,  dunque,  non per forza significa che sia conforme alla legge 127/2017, perché diversi a mio avviso sono i dispositivi che al momento non rispettano il decreto attuativo del MIT firmato in data 07/10/2019, che sancisce che il dispositivo si debba per l'appunto attivare autonomamente senza l'intervento del conducente.

Fate dunque attenzione che la conformità del produttore sia in relazione al decreto italiano in vigore da oggi e non alla normativa europea! 

Risultati immagini per dispositivi anti abbandono

Per riconoscere il dispositivo giusto dobbiamo essere sicuri che risponda a determinati requisiti specificati nel regolamento e debba:
  • essere integrato nel seggiolino o universale ed indipendente da esso (installato a parte)
  • attivarsi automaticamente (senza ulteriori azioni da parte del conducente)
  • segnalare se la batteria si sta scaricando
  • essere dotato di un allarme che avvisi acusticamente, visivamente e con segnali aptici (vibrazioni) il genitore della presenza del bambino nel seggiolino sia all'interno che all'esterno del veicolo
Purtroppo, per quanto tecnologici, i sistemi regolati da app e bluetooth  ricordiamo che hanno comunque un limite importante: se il nostro cellulare per esempio non sarà carico o non avrà copertura di rete, il dispositivo non funzionerà correttamente.
Occorre qualcosa che avvisi il conducente nel momento stesso in cui spenga il quadro della macchina estraendo la chiave e che prescinda dal funzionamento o meno del nostro smartphone.



Noi come famiglia, avendo 2 bambini di età inferiore ai 4 anni, 
2 macchine e dovendo dotare anche i nonni che ci aiutano con gli spostamenti dei nostri figli di questi strumenti, dovremmo comprare dai 6 agli 8 dispositivi anti abbandono.


         Di che cifra stiamo parlando esattamente?!

E qui entrano in scena gli incentivi all'acquisto pari a 30€ per dispositivo, previsti dal Decreto Fiscale di cui si era parlato sino a ieri, ma le cui modalità di attuazione ad oggi devono ancora essere chiarite dal ministero dei Trasporti.
Sarà un riconoscimento economico aperto a tutti coloro che dimostreranno di aver fatto l'acquisto?
Si rientrerà nel Decreto Fiscale se appartenenti a fasce Isee inferiori ad una certa soglia?
O verrà agevolato chi ha più figli per cui dover acquistare i dispositivi?
Chi vivrà, vedrà!

Anche in Parlamento c'è chi ora, appellandosi al buon senso del Ministero dell'Interno, chiede la sospensione temporanea delle sanzioni nel caso in cui chi venga fermato non sia ancora in possesso di dispositivo antiabbandono sul proprio seggiolino, quantomeno finché le famiglie non verranno informate in maniera corretta e trasparente sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l'incentivo di cui sopra.

Lasciamo a voi le considerazioni del caso e, seppur in contrasto con quanto la legge spinge a fare, invitiamo chiunque debba dotarsi di questi dispositivi a cercare di appronfondire il tema non correndo a comprare il primo dispositivo antiabbandono che si trova sullo scaffale, ma a meditare l'acquisto pensando prima di tutto alla sicurezza dei propri bimbi.


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